Statuto

ASSOCIAZIONE SUBACQUEA TRE MARI
dall’Originale, conservato presso la Sede Sociale

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Art. 1 – Denominazione e sede

Art. 2 – Scopo

Art. 3 – Durata

Art. 4 – Domanda di Ammissione

Art. 5 – Diritti dei Soci

Art. 6 – Decadenza dei Soci

Art. 7 – Organi

Art. 8 – Assemblea

Art. 9 – Diritti di partecipazione

Art. 10 – Compito dell’Assemblea

Art. 11 – Convocazione

Art. 12 – Validità assembleare

Art. 13 – Modifiche statuto

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Art. 15 – Dimissioni

Art. 16 – Convocazione Direttivo

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 18 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

Art. 19 – Collegio dei Revisori Art. 20 – Il Presidente

Art. 21 – Il Vice Presidente

Art. 22 – Il Segretario

Art. 23 – Il Tesoriere

Art. 24 – Probi Viri

Art. 25 – Anno Sociale

Art. 26 – Incompatibilità ed Esclusioni

Art. 27 – Patrimonio

Art. 28 – Sezioni

Art. 29 – Clausola Compromissoria

Art. 30 – Scioglimento

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Art. 1 – Denominazione e sede E’ costituita in Vicenza l’associazione denominata “Tre Mari”.
Art. 2 – Scopo L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pesca sportiva e attività subacquee. A tale scopo l’associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere. L’associazione in via accessoria e solamente strumentale all’attività istituzionale potrà porre in essere attività commerciale di qualsiasi tipo. L’associazione accetta esplicitamente ed applica tutte le direttive e le norme in vigore presso l’ANIS Associazione Nazionale Istruttori Subacquei.
Art. 3 – Durata La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Domanda di Ammissione Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti colori i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
• assenza di condanne penali definitive per delitti dolosi ed in particolari di comminazione di pene che importino l’interdizione dai pubblici uffici;
• assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all’art. 6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
• reale condivisione dello scopo sociale.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci per il tramite dei Probi Viri i quali devono decidere sulla fondatezza dell’appello proposto. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la proprietà parentale.
Art. 5 – Diritti dei Soci Tutti i Soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle
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assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolati del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente dell’associazione, ogni socio maggiorenne può essere liberamente eletto negli Organi Associativi. La qualifica di Socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall’art.6. I Soci hanno dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l’associazione delibererà di aderire.
Art. 6 – Decadenza dei Soci I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
• dimissione volontaria;
• mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
• radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che ammette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci alla cui riunione deve essere convocato il Socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L’Associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 – Organi Gli organi sociali sono:
• l’Assemblea Generale dei Soci;
• il Presidente;
• il Consiglio Direttivo;
• il Consiglio dei Probi Viri;
• il Consiglio dei Revisori.
Le cariche sociali si intendono a titolo gratuito salvo quanto disposto all’art.14 e ad eccezione del Consiglio dei Revisori.
Art. 8 – Assemblea L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Diritti di partecipazione Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli Soci in regola con il
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versamento della quota annua ed iscritti all’Associazione da almeno tre mesi. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a Soci. Fatta salva la suddetta delega ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
Art. 10 – Compito dell’Assemblea La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 settembre di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’Assemblea Elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di settembre. L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei Soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art.11. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art.15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo consiglio o alla sostituzione dei Consiglieri mancanti. Rientrano inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all’art.11:
• l’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art.13);
• l’approvazione del regolamento interno dell’Associazione e delle sue modifiche;
• deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
• deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art.28 del presente statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presediente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale Socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale d’Assemblea viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’Assemblea dei Soci tenuto presso la sede dell’Associazione e di cui ogni Socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’Assemblea.
Art. 11 – Convocazione La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesto dalla metà più uno dei Soci che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso tale Assemblea dovrà essere convocata entro 30gg. dal ricevimento delle richiesta. La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso fisso all’albo dell’Associazione presso la sede della
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stessa almeno 20gg. prima della data di convocazione, oppure mediante invio di una lettera almeno 15gg., oppure con avviso a mezzo stampa locale o via E-Mail, almeno 5gg. prima. Tale avviso deve contenere l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare e dell’eventuale 2^ convocazione qualora la prima non raggiungesse il quorum di cui all’art.12 co.1.
Art. 12 – Validità assembleare Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. L’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.
Art. 13 – Modifiche statuto Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 14 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri a undici membri, eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dallo stesso ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oltre che dal Segretario estensore ovvero qualora se ne ravvivasse la necessità da tutti i presenti.
Art. 15 – Dimissioni Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carico fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
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Art. 16 – Convocazione Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. deliberare sulle domande di ammissione da annotarsi nel libro soci, sentito il parere dei P.V.;
b. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e. promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative;
f. provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all’assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro e per le medesime qualifiche;
g. determinare l’importo delle quote associative delle quote associative, fissandone altresì le modalità di pagamento;
h. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni ai soci, associati o partecipanti ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l’associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alla società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
i. adottare i provvedimenti di radiazioni verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, sentito il parere dei Probi Viri, da ratificarsi a cura dell’assemblea e curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea del presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare l’associazione;
j. attuare le finalità previste dallo statuto.
Art. 18 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell’associazione.
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Art. 19 – Collegio dei Revisori L’organo, composto da 1 o 3 membri, anche non soci, di comprovate capacità in materia a contabile e fiscale dovrà controllare la correttezza delle operazioni e coordinare il Consiglio Direttivo nella stesura dei rendiconti preventivi e consuntivo. Per la formazione del Rendiconto si dovrà procedere alla tenuta di una contabilità consona alle dimensioni dell’associazione e al volume di movimentazioni della stessa parte in essere, siano esse di natura istituzionale e/o commerciale. La tenuta dovrà essere volta a consentire una corretta rappresentazione della gestione economica e finanziaria, non solo a favore dell’amministrazione finanziaria, ma anche dei cittadini e delle imprese. La tenuta e le risultanze contabili dovranno evidenziare distintamente le componenti istituzionali da quelle commerciali. Entrate ed uscite dovranno essere supportate da pezze giustificative e deliberate preventivamente dal Consiglio Direttivo salvo le specifiche deleghe assegnate dallo stesso. La documentazione dovrà riportare l’intestazione della società; sono ammesse spese non nominative per un massimo di €.100.000: I pagamenti in contanti non potranno superare la soglia di legge; gli assegni dovranno essere non trasferibili.
Art. 20 – Il Presidente Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’associazione. Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al Nuovo Presidente entro 20gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo controversie fra soci ed esprime un parere sulle decisione del Consiglio Direttivo in merito all’accoglimento delle nuove iscrizioni e alle eventuali esclusioni.
Art. 21 – Il Vice Presidente Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 22 – Il Segretario Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Art. 23 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 24 – Probi Viri L’Assemblea Ordinaria nomina il consiglio dei Probi Viri composto da 1 a 3 membri eletti fra i soci ad esclusione dei nominati nel Consiglio Direttivo. L’organo decide in merito alle controversie fra
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soci ed esprime un parere sulle decisione del Consiglio Direttivo in merito all’accoglimento delle nuove iscrizioni e alle eventuali esclusioni.
Art. 25 – Anno Sociale L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno.
Art. 26 – Incompatibilità ed Esclusioni Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate ai medesimi Enti o Federazioni alle quali l’Associazione delibererà di aderire, fatti salvi i Probi Viri e i Revisori Contabili. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
a. coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
b. coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
c. coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori d 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.
Art. 27 – Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall’Associazione, anche se di natura commerciale e non sono rivalutabili. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
Art. 28 – Sezioni L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 29 – Clausola Compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente nominato dai due Arbitri di parte o, in caso di disaccordo del Presidente del Tribunale di Vicenza. La parte che vorrà sottoporre la questione del Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20gg. dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. L’arbitrato avrà sede in Vicenza ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
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Art. 30 – Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei presenti, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 1/3 dei Soci con diritto al voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Il Presidente Salvatore Mantia
…i nostri corsisti sono soci e non clienti.